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Immigrazione costituzionale

 

Sbarramenti e ipocrisie al posto di una vera politica migratoria che attiri la popolazione nuova di cui abbiamo bisogno. Così l'Europa perde un'altra gara con gli Usa. Un'intervista

Anna Maria Merlo


Ecco di seguito i 12 punti cardine delle modifiche alla legge
Turco-Napolitano sull'immigrazione varate dal Consiglio dei ministri: sono
contenuti in un documento sintetico diffuso dopo la conferenza stampa su
questo tema tenuta dal vicepremier Gianfranco Fini e dai ministri Bossi,
Giovanardi e Pisanu. Il nuovo testo non prevede alcuna sanatoria e fissa
norme più rigide per i clandestini. 1)Valutazione, per ciò che riguarda la
cooperazione e gli aiuti agli stati non appartenenti all'UE, del
comportamento che questi ultimi adottano con riguardo alle politiche di
effettivo contrasto nei confronti dello sfruttamento criminale
dell'immigrazione clandestina, nonché nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico degli stupefacenti e degli armamenti. Tra gli
elementi da valutare ai fini dell'atteggiamento del Governo italiano in
materia di cooperazione vi è anche il comportamento che questi stati
assumono in ordine alla collaborazione giudiziaria e penitenziaria.
2)Integrazione dell'extracomunitario fondata sul reale inserimento nel mondo
del lavoro. In tale prospettiva, anticipando la direttiva europea,
l'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, per la definizione del
quale vengono individuate procedure tendenti all'avvicinamento della domanda
e dell'offerta, diventa requisito essenziale per il rilascio del permesso di
soggiorno. 3)Durata del permesso di soggiorno commisurata alla durata del
lavoro se si tratta di lavoro stagionale o a tempo determinato, ovvero
rinnovabilità del permesso se si tratta di lavoro a tempo indeterminato.
4)Fissazione delle quote, con uno o più decreti annuali, sulla base
dell'inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, delle disponibilità ad
assumere da parte del mondo produttivo. A tale riguardo, è stata introdotta
una disposizione che consente ai lavoratori di origine italiana (per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di
ascendenza - bisnonno - che siano residenti in paesi non comunitari) di
accedere al mercato del lavoro italiano in via privilegiata. Si prevede,
infatti, che nei decreti suddetti sia loro riservata una quota
preferenziale. 5) Si introduce una apposita disposizione che prevede che
prima di procedere all'assunzione di lavoratori stranieri l'ufficio
competente si accerti che non vi sia la disponibilità per tale tipo di
attività di lavoratori italiani. A tale proposito, si procede, in taluni
casi, a diffondere le offerte di lavoro in via telematica. 6) Al fine di
rendere più agevole l'espletamento di tutte le pratiche relative
all'assunzione dei lavoratori subordinati stranieri, si prevede
l'istituzione, presso la Prefettura, Ufficio Territoriale di governo, dello
Sportello unico per l'immigrazione. 7)Abolizione dell'istituto dello
sponsor. Si è prevista, invece, la possibilità di effettuare corsi di
formazione nei paesi di origine degli stranieri, nonché un meccanismo
preferenziale per l'assunzione di coloro che superano i suddetti corsi. 8)
Effettività dell'espulsione per il clandestino. Al posto dell'intimazione ad
allontanarsi dal territorio nazionale, il mezzo di espulsione da diventa,
con questo ddl, quello dell'accompagnamento alla frontiera. Poiché la
maggiore difficoltà che finora ha impedito di eseguire questa misura ha
riguardato l'identificazione del clandestino e, quindi, l'identificazione
dello stato di provenienza, a causa del termine breve di trattenimento negli
appositi centri (!!), si prevede l'allungamento del periodo di permanenza
nel centro. Si passa dagli attuali 20 giorni prorogabili finoa 30 giorni, a
60 giorni, fermo restando il controllo giurisdizionale. 9) La sanzione
penale interviene se l'extracomunitario, dopo essere stato espulso, rientra
nuovamente clandestinamente, rifiutando, quindi, di ottemperare all'ordine
di espulsione. Sono previsti in questo caso l'arresto in flagranza, il rito
direttissimo e la pena dell'arresto da 6 mesi ad un anno. Il giudice,
peraltro, nei confronti di condanne penali per pena detentiva inferiore a 2
anni, può ordinare la commutazione della detenzione in espulsione. Qualora
lo straniero, condannato per questo tipo di reato e nuovamente espulso,
rientri in Italia clandestinamente, viene ad incorrere in una più grave
fattispecie delittuosa che prevede la detenzione da 1 a 4 anni, nonché
l'espiazione in carcere anche della pena che era stata in precedenza
commutata nell'espulsione. 10) Ricongiungimenti familiari: si restringe il
campo del ricongiungimento familiare consentendo il ricongiungimento al
coniuge, ai figli minori e ai genitori di figlio unico. 11) Procedura
semplificata per il riconoscimento del diritto di asilo. 12) Coordinamento e
monitoraggio della nuova normativa attraverso l'istituzione di un apposito
Comitato nazionale presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Tale
comitato si avvale di un supporto tecnico istituto presso il ministero
dell'interno e composto dai rappresentanti dei ministeri interessati.

 

Tratto da "Il Manifesto" 31 maggio 2002

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